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VENEZIA - PERMESSI PER MALATTIA



PRESENTATO RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO

Come Cgil abbiamo presentato ricorso di fronte al Giudice del Lavoro per ripristinare in Comune di Venezia diritti garantiti da norme di Legge e contrattuali, anche nei settori privati, e che invece Brugnaro pensa di poter cancellare.
Siamo stati costretti a presentare ricorso dal Giudice perché anche rispetto alle nostre richieste e alla diffida inviata dall’avvocato, l’Amministrazione ancora ha continuato pervicacemente a non volersi confrontare.

Questa situazione è senza dubbio frutto anche del nuovo contratto decentrato che non ha volutamente affrontato questo problema per legittimare un atteggiamento punitivo nei confronti dei lavoratori.

La Direzione Risorse Umane imputa una mancata giustificazione dei permessi affermando che, “se l’assenza è motivata per malattia, è necessaria la relativa certificazione medica attestante lo stato di malattia che non può ritenersi sostituibile con la mera attestazione di prestazioni specialistiche, terapie o esami diagnostici". Questa prescrizione del Comune è, a nostro avviso, in totale contrasto con la norma introdotta nel Testo unico per il Pubblico Impiego dall’art. 16 comma 9 l. n. 111/2011 e successivamente modificata nel suo contenuto dall’art. 4, comma 16 bis, del dl 101/2013 convertito in l. 125/2013 - stabilisce oggi infatti che: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazione specialistiche od esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario rilasciata dal medico della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

La norma è chiarissima nel senso che l’assenza per malattia, motivata dall’espletamento di “visite, terapie, prestazione specialistiche od esami diagnostici", può essere giustificata anche e solo con la attestazione del medico che ha svolto la prestazione, senza che sia necessario che intervenga il medico di base per giustificare con l’attestazione di malattia la necessità della prestazione medesima.

Quella di Brugnaro è l’ennesima campagna denigratoria fondata sul nulla per provare a delegittimare i dipendenti che stanno contrastando lo smantellamento dei servizi pubblici e i dati, consultabili direttamente dal sito del Comune, di alcune direzione che abbiamo preso ad esempio sono li a dimostrarlo.
DIREZIONE
Affari istituzionali APR 2013 7% APR 2016 5%
Polizia Municipale APR 2013 5% APR 2016 9%
Finanza e Tributi APR 2013 8% APR 2016 3%
Patrimonio APR 2013 0% APR 2016 5%
Attività culturali APR 2013 1% APR 2016 2%
Mobilità e Trasporti APR 2013 2% APR 2016 1%

È bene ricordare che in tale percentuale sono ricompresi tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi escluse le ferie (malattia, permessi previsti dalla L. 104/1992, tutti i permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, maternità, mandato elettorale, infortunio, aspettative senza assegni ecc.)

Per queste ragioni abbiamo chiesto al Giudice di accertare la nullità o l’annullamento di provvedimenti della direzione risorse umane del Comune di Venezia con i quali sono state rigettate le giustificazioni di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

Venezia, 12 luglio 2017.